La canapa italiana è sottoposta a un duplice regime normativo:
- per un verso è considerata pianta agricola e industriale e il suo utilizzo è regolato dalla Legge 242 del 2 dicembre 2016, (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”). E’ il testo di riferimento che disciplina in Italia la produzione di canapa industriale. La legge si applica unicamente alle varietà ammesse nel Catalogo comune delle Varietà di specie delle piante agricole ottenute tramite sementi certificate;
- per l’altro verso, qualsiasi varietà di canapa, indipendentemente dal suo tenore di THC, quanto a fiori, foglie, oli e resine, è classificata come pianta da droga dal Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990, a eccezione “della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell’Unione europea” (art.14)
La legge sulla marijuana legale è tutt’oggi ancora poco chiara e molti si chiedono cosa significhi “cannabis a uso tecnico“. Prima di spiegarlo però è bene fare un piccolo preambolo, per capire meglio quali sono i paletti che delimitano la produzione e il commercio dell’erba legale.
Innanzitutto devi sapere che in realtà la coltivazione della canapa industriale non è mai stata legalmente vietata ma la sua persecuzione è nata da una cattiva interpretazione della vecchia legge a riguardo. Nel 1997 finalmente un comunicazione delle Politiche Agricole e Forestali riapre la via alla filiera produttiva della cannabis.
Nel 2002 la circolare n. 1 integra il documento suddetto sulle norme di coltivazione della canapa industriale, fissando il tasso massimo di THC allo 0,2% (con una tolleranza fino allo 0,5%). Da quando nasce questo limite, possiamo quindi parlare di canapa leggera, caratterizzata invece dall’alto tasso di CBD, il cannabinoide non psicotropo della cannabis.
Il decreto tuttora in vigore è il n. 242 del 2016, firmato dal presidente Mattarella, allora in carica. In questo testo, si fissarono gli utilizzi consentiti della canapa industriale ma al suo interno non si fece menzione delle infiorescenze di marijuana, lasciando aperta dunque la porta alla loro commercializzazione.
Andiamo ora a vedere cosa successe dopo l’entrata in vigore del decreto legge, il 14 gennaio 2017.
La legge sulla cannabis a cui facciamo ancora oggi riferimento è il decreto 242 del 2016, nel quale si specificarono gli utilizzi consentiti della canapa, ovvero i seguenti:
- Alimenti e cosmetici
- Semilavorati quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali
- Materiale destinato alla pratica del sovescio
- Materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia
- Materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati
- Coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati
- Coltivazioni destinate al florovivaismo
Come puoi notare, non si fa alcun riferimento alle infiorescenze di marijuana, tanto meno alla loro commercializzazione. Il ragionamento fu dunque quello che se non venivano tirate in ballo, la loro produzione e vendita non era vietata.
Nacque così il fenomeno dell’erba legale, figlia di un vuoto normativo tuttora vigente. In ogni caso, le infiorescenze di canapa legale (THC < 0,2%), sono specificatamente per “uso tecnico”: il significato di questa dicitura è esattamente il contrario di “uso umano”.
ALTRI RIFERIMENTI SULLA NORMATIVA VIGENTE
Tra le novità più recenti e importanti:
Decreto 4 novembre 2019 del Ministero della Salute “Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti” (GU n.11 del 15-1-2020). Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (GUCE 26/10/2012) riconosce tra i prodotti oggetto della politica agricola comune (art.38-44) “la canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata;stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)” (allegato I del Trattato).A questo tipo di prodotti è assegnato il codice doganale 5302 (“Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli” n. 278/34 – GUCE 30/07/2016) Nota esplicativa C 137/64 (GU 6/05/2011) dichiara che nel codice doganale 1211 90 85 “Rientrano … 1. le parti della pianta di cannabis, anche mescolata con sostanze inorganiche o organiche, usate come semplici diluenti”.
Pagamenti PAC L’ultima riforma della PAC 2014-2020 (Regolamento UE n.1307/2013) riconosce la coltivazione di canapa tra quelle ammesse a ricevere i pagamenti della PAC, purché si tratti di sementi certificate di varietà con tenore di THC inferiore allo 0,2%. (Plant variety database – European Commission). Il Regolamento concede agli Stati membri anche la possibilità di riconoscere un aiuto accoppiato alla coltivazione di canapa. A integrazione Il Regolamento delegato (UE) 639/2014 stabilisce che le varietà di canapa ammesse ai pagamenti sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle Varietà di specie delle piante agricole.
Regolamento CE 1122/2009 nell’Allegato I stabilisce il metodo comunitario per la determinazione quantitativa del Δ9- tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa
Decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015 autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali” (art.1), specificando che per piante di cannabis “si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali, come consentito dalla normativa dell’Unione europea”. In tal modo introduce una distinzione inequivocabile tra piante per usi industriali e piante per usi da droga.